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D.M. 10/12/2004 n. 4078) Euro 309.870,00 Disponibilità al netto 1% Euro 30.677.130,00 Accantonamento commissione spettante alla Cassa DD.PP. ex art. 17, legge 16 gennaio 2003, n. 3 (2,16% dell'importo di euro 30.028.514,1) Euro 648.615,90 Disponibilità per interventi A4, B, C Euro 30.028.514,10 - Vista la proposta di piano definitiva formulata dalla Commissione, articolata in due graduatorie delle quali una relativa alla valutazione dei progetti A1, A2, A3 e l'altra dei progetti A4, B, C, ambedue formulate nella «fase 1» che prevede la ripartizione su base regionale delle quote pari al trenta per cento delle risorse e nella «fase 2» con la quale vengono attribuite le restanti risorse come previsto dal decreto ministeriale n. 116/2001, art. 6, comma 2 ed art. 7, commi 5 e 6; - Preso atto che la graduatoria relativa ai progetti A4, B, C è a sua volta articolata in una ulteriore «fase 3» relativamente agli interventi ammessi a cofinanziamento con i fondi relativi all'anno 2005, subordinatamente alla conferma dello stanziamento stesso dalla relativa legge finanziaria; -Visto che con la suddetta proposta definitiva di piano la Commissione ha individuato i progetti non ammissibili al cofinanziamento; -Viste le proposte formulate dalla Commissione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 117/2001, ai fini della revoca dei finanziamenti concessi e della riassegnazione degli stessi e di quelli derivanti dalle economie, ad interventi ammessi con riserva, secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria; - Viste le note in data 30 luglio 2004 nn. 245 e 246 e dell'8 settembre 2004 nn. 250 e 251 inviate ai soggetti proponenti, con le quali è stata data informazione dettagliata in merito allo stato del progetto (formulazione o meno di prescrizioni da parte della Commissione ed elementi sulla copertura finanziaria) e sulla possibilità di effettuare spese in anticipazione; - Ritenuto di utilizzare per il finanziamento del presente piano oltre alle risorse afferenti gli anni 2000, 2001 e 2002, anche quelle maturate nel frattempo negli anni 2003, 2004 e previste per il 2005, al fine di poter assicurare il cofinanziamento al maggior numero possibile dei progetti presentati; - Ritenuto che la ripartizione dei fondi dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di due distinte graduatorie degli interventi, come previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, art. 6, comma 2, in relazione alle tipologie previste dall'art. 7, comma 4 dello stesso decreto ministeriale; -Ritenuto inoltre, nella fase di assegnazione delle risorse, di dover assicurare la ripartizione prioritaria su base regionale delle quote pari al trenta per cento delle risorse stesse disponibili, come previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, art. 7, comma 5; Decreta: Art.1. - Progetti ammessi Sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti progetti: 1. quelli contrassegnati dal n. 1 al n. 44 (compreso) nella graduatoria relativa alle tipologie di interventi A1, A2, A3 (decreto ministeriale 116/2001, art. 7, comma 4, lettera a), integrato dal decreto ministeriale n. 78/2003) per come riportati nella tabella (all. 1) che forma parte integrante del presente decreto. I progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 35 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale, fase 1, mentre quelli contrassegnati dal n. 36 al n. 44 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili, fase 2. 2. Quelli contrassegnati dal n. 1 al n. 91 (compreso) nella graduatoria relativa alla tipologia di intervento A4, B, C (decreto ministeriale 116/2001, art. 7, comma 4 lettera b), integrato dal decreto ministeriale n. 78/2003), per come riportati nella tabella (all. 2) che forma parte integrante del presente decreto. I progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 29 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale, fase 1, mentre quelli contrassegnati dal n. 30 al n. 91 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili, fase 2. Art. 2. - Progetti ammessi con finanziamenti anno 2005 Sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i progetti contrassegnati nella relativa graduatoria dal n. 1 al n. 4 (compreso), afferenti le tipologie di interventi A4, B, C, (decreto ministeriale 116/2001, art. 7, comma 4, lettera b), di cui alla tabella (all. 2) che forma parte integrante del presente decreto, subordinatamente allo stanziamento delle relative risorse finanziarie nella legge finanziaria per l'anno 2005, fase 3. Art. 3. - Progetti non ammessi Non sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, i progetti indicati nella tabella (all. 3) che forma parte integrante del presente decreto. Art. 4. - Ripartizione delle risorse Le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari (a valere sul cap. 8967 dello stato di previsione della spesa del Ministero relativo al 2000 e per gli anni successivi), sono: a) es. 2000 24.789.931 euro es. 2001 24.789.931 » es. 2002 30.987.414 » es. 2003 30.987.000 » es. 2004 30.987.000 » ; per un totale di euro 142.541.276, che al netto dell'accantonamento relativo alle spese per il funzionamento della Commissione ed alla misura della commissione spettante alla C.D.P. S.p.A. residuano ad euro 138.132.207,56 dei quali euro 78.075.179,37 relativi agli anni 2000, 2001, 2002 ed euro 60.057.028,19 relativi agli anni 2003 e 2004. b) limiti di impegno quindicennali per gli anni 2002 e 2003 ai fini della contrazione di mutui con la C.D.P. S.p.A., già concessi dalla stessa: limite con decorrenza 2002 (euro 12.911.422): mutuo concesso euro 143.595.934,08 limite con decorrenza 2003 (euro 12.911.422): mutuo concesso euro 143.595.934,08, per un totale di euro 287.191.868.16, che al netto dell'accantonamento relativo alla commissione spettante alla C.D.P. S.p.A. residuano ad euro 281.119.683. Come previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 116/2001, integrato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 78/2003: Dei fondi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 l'importo di euro 22.868.833 è destinato alla copertura del fabbisogno necessario per il cofinanziamento di tutti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3, del decreto ministeriale n. 116/2001, ammessi al cofinanziamento medesimo. Le risorse finanziarie residue rispetto alle esigenze per il cofinanziamento dei suddetti interventi, pari ad euro 55.206.346,37 (Euro. 78.075.179,37 - 22.868.833), unitamente a quelle derivanti dai mutui contratti con la C.D.P. S.p.A. e pari ad euro 281.119.683 ed a quelle relative agli anni 2003 e 2004 pari ad euro 60.057.028,19, sono destinate al cofinanziamento degli interventi di cui alle lettere A4, B, C del decreto ministeriale n. 116/2001. Le previste risorse finanziarie relative all'anno 2005, subordinatamente alla conferma delle stesse con la legge finanziaria dell'anno 2005, pari ad euro 30.028.514,10 (detratti gli accantonamenti per il compenso da corrispondere alla C.D.P. S.p.A. e per il funzionamento della Commissione), sono assegnate al cofinanziamento degli interventi di cui alle lettere A4, B, C del decreto ministeriale n. 116/2001, di cui al precedente all. 2, fase 3, non cofinanziati con le risorse maturate a tutto l'anno 2004. Art. 6. - Documentazione Entro e non oltre centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per gli interventi inseriti nel presen te piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Segreteria tecnica per la gestione del Piano alloggi e residenze per studenti universitari, via Goito 4 - 00185 Roma, la documentazione integrativa di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 116/2001. La documentazione di cui sopra dovrà essere spedita per raccomandata, unitamente alla versione cartacea del modello di cui al comma successivo, ed ai fini della scadenza del termine indicato in premessa si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. Il modello «Informativo di Supporto Tecnico» (IST) è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (www.miur.it), area Università, e dovrà essere altresì spedito, debitamente compilato, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per posta elettronica al seguente indirizzo comm.residuniv@miur.it entro il suddetto termine. Art. 7. - Revoca del cofinanziamento Alla eventuale revoca del cofinanziamento assegnato si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle se guenti inadempienze: a) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 116/2001, in caso di mancato inizio dei lavori entro il duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello stesso decreto ministeriale, limitatamente agli interventi di cui alla lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare in sede di stipulazione della convenzione tra il Ministero ed il beneficiario di cui all'articolo 8, comma 2, il termine di inizio lavori, utile per non incorrere nella sanzione della revoca del cofinanziamento, potrà essere differito entro e non oltre il 30 settembre successivo al termine prima definito; b) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C), del decreto ministeriale n. 116/2001, in caso di mancata stipulazione dell'atto di acquisto degli immobili entro il duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento; c) per tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli stessi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 116/2001, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui sia for- nita adeguata documentazione della non imputabilità al beneficiario dell'inadempimento; d) per tutti gli interventi, qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di cui ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 116/2001 con il soggetto destinatario del cofinanziamento, che stabilisce gli obblighi dello stesso. Art. 8. - Modalità di revoca del cofinanziamento La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità: a) gli uffici competenti del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti cui sia affidato il supporto operativo, procedono alla verifica dei tempi e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei procedimenti; b) nel caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino la presenza di una delle condizioni di revoca previste, procedono a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti necessari, che devono essere presentati inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; c) la Commissione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000 e successive modifiche ed integrazioni, esaminata la documentazione trasmessa dagli uffici ministeriali e le eventuali controdeduzioni del soggetto beneficiario del cofinanziamento, formula pareri e proposte ai fini della revoca; d) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere e le proposte della Commissione, procede con proprio decreto alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità ed i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate. Art. 9. - Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti Le risorse non utilizzate per il presente piano unitamente a quelle rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito dei ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara (art. 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 116/2001) o determinatesi a qualsiasi altro titolo, saranno finalizzate, unitamente agli stanziamenti previsti dall'anno finanziario 2006 (legge 14 novembre 2000, n. 338, art. 1, comma 1) agli interventi previsti dalla medesima normativa. |
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